Art. 3
Obiettivi del processo di accreditamento
In vigore dal 9 set 2024
Obiettivi del processo di accreditamento
Durante il processo di accreditamento e la vigilanza annuale dei verificatori accreditati in conformità agli articoli da 6 a 11, gli organismi nazionali di accreditamento valutano se il verificatore e il relativo personale addetto alle attività di verifica:
a)
dispongono delle competenze per valutare i piani di monitoraggio, verificare le relazioni FuelEU e le relazioni parziali FuelEU, verificare la conformità ai requisiti in materia di intensità dei gas a effetto serra mediante il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità e degli scali in porto non conformi, nonché rilasciare un documento di conformità FuelEU, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1805;
b)
applicano metodi di verifica completi ed efficaci in sede di valutazione dei piani di monitoraggio, di verifica delle relazioni FuelEU e delle relazioni parziali FuelEU, di verifica della conformità ai requisiti in materia di intensità dei gas a effetto serra mediante il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità e degli scali in porto non conformi, nonché di rilascio del documento di conformità FuelEU, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1805;
c)
soddisfano i requisiti per i verificatori di cui al capo IV del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU, compresi quelli in materia di imparzialità e indipendenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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