Art. 25 · Banche dati dei verificatori accreditati

Art. 25

Banche dati dei verificatori accreditati

In vigore dal 9 set 2024
Banche dati dei verificatori accreditati 1.   L’organismo nazionale di accreditamento istituisce e gestisce una banca dati di pubblico accesso che contenga le informazioni seguenti: a) il nome, il numero di accreditamento e l’indirizzo di ciascun verificatore accreditato dall’organismo nazionale di accreditamento; b) le date di concessione e di scadenza dell’accreditamento; c) informazioni su eventuali misure amministrative imposte al verificatore. 2.   Qualsiasi cambiamento di status dei verificatori è comunicato alla Commissione a mezzo di un apposito modello standardizzato. 3.   L’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 agevola e armonizza l’accesso alle banche dati nazionali, onde consentire una comunicazione efficace ed efficiente in termini di costi tra gli organismi nazionali di accreditamento, i verificatori, le società di navigazione e le autorità competenti dello Stato di riferimento. L’organismo può raggruppare tali banche dati in un’unica banca dati centralizzata.
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