Art. 23 · Scambio di informazioni sulla vigilanza

Art. 23

Scambio di informazioni sulla vigilanza

In vigore dal 9 set 2024
Scambio di informazioni sulla vigilanza 1.   Qualora, a norma dell’, paragrafo 5, all’organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro responsabile di una società per la quale il verificatore effettua la verifica sia stato chiesto di condurre attività di vigilanza, tale organismo nazionale di accreditamento ne riferisce i risultati all’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore, salvo diverso accordo fra detti organismi. 2.   L’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore tiene in considerazione i risultati di cui al paragrafo 1 nel valutare se il verificatore soddisfi le prescrizioni del presente regolamento. 3.   Qualora i risultati di cui al paragrafo 1 dimostrino che il verificatore non ottempera al presente regolamento, l’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore adotta misure adeguate, a norma del presente regolamento, e comunica all’organismo nazionale di accreditamento che ha condotto le attività di vigilanza: a) le misure adottate dall’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore; b) ove opportuno, il modo in cui il verificatore ha posto rimedio a quanto rilevato; c) se del caso, le misure amministrative imposte al verificatore.
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