Art. 22 · Informazioni trasmesse dall’autorità competente dello Stato di riferimento

Art. 22

Informazioni trasmesse dall’autorità competente dello Stato di riferimento

In vigore dal 9 set 2024
Informazioni trasmesse dall’autorità competente dello Stato di riferimento 1.   Ogniqualvolta siano individuate difformità o carenze, l’autorità competente dello Stato di riferimento responsabile delle società per le quali il verificatore effettua la verifica trasmette annualmente all’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato detto verificatore quanto meno le informazioni seguenti: a) i risultati utili ottenuti dal controllo delle relazioni FuelEU, delle relazioni parziali FuelEU, della verifica della conformità ai requisiti in materia di intensità dei gas a effetto serra mediante il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità, degli scali in porto non conformi e delle relazioni di verifica nel caso in cui l’autorità competente dello Stato di riferimento abbia effettuato i controlli supplementari di cui all’ del regolamento (UE) 2023/1805; b) i risultati dei controlli supplementari della società di navigazione di cui all’ del regolamento (UE) 2023/1805 qualora siano rilevanti per l’organismo nazionale di accreditamento ai fini dell’accreditamento e della vigilanza del verificatore oppure qualora evidenzino casi di dati non conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2023/1805, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU o del presente regolamento; c) i risultati della valutazione della documentazione interna di verifica del verificatore, qualora la documentazione sia stata valutata dall’autorità competente dello Stato di riferimento; d) i reclami riguardanti il verificatore pervenuti all’autorità competente dello Stato di riferimento. 2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 dimostrano che l’autorità competente ha individuato casi in cui i dati comunicati non erano conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2023/1805, della direttiva 2003/87/CE e del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU, l’organismo nazionale di accreditamento considera la comunicazione di tali informazioni come un reclamo riguardante il verificatore, ai sensi dell’, sporto dall’autorità competente dello Stato di riferimento. 3.   L’organismo nazionale di accreditamento adotta misure adeguate per dare seguito a detti casi e risponde all’autorità competente dello Stato di riferimento entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla data di ricezione. Nella propria risposta, l’organismo nazionale di accreditamento informa l’autorità competente dello Stato di riferimento in merito alle misure adottate e, se del caso, alle misure amministrative imposte al verificatore.
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