Art. 21 · Scambio di informazioni sulle misure amministrative

Art. 21

Scambio di informazioni sulle misure amministrative

In vigore dal 9 set 2024
Scambio di informazioni sulle misure amministrative Qualora l’organismo nazionale di accreditamento abbia imposto misure amministrative nei confronti di un verificatore a norma dell’, si sia posto fine a una sospensione dell’accreditamento o una decisione su un ricorso abbia annullato la decisione dell’organismo nazionale di accreditamento di imporre le misure amministrative di cui all’, l’organismo nazionale di accreditamento ne informa l’autorità competente dello Stato di riferimento e l’organismo nazionale di accreditamento di ciascuno Stato membro.
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