Art. 20
Programma di lavoro riguardante l’accreditamento e relazione di gestione
In vigore dal 9 set 2024
Programma di lavoro riguardante l’accreditamento e relazione di gestione
1. Ogni anno entro il 31 dicembre l’organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell’autorità competente dello Stato di riferimento un programma di lavoro riguardante l’accreditamento con l’elenco dei verificatori accreditati da tale organismo nazionale di accreditamento. Il programma di lavoro riguardante l’accreditamento contiene le seguenti informazioni su ciascun verificatore:
a)
informazioni sulle attività che l’organismo nazionale di accreditamento ha pianificato per il verificatore, ivi comprese le attività in materia di vigilanza e rivalutazione;
b)
le date dei controlli mediante osservazione diretta che l’organismo nazionale di accreditamento intende condurre per valutare il verificatore;
c)
l’indicazione se l’organismo nazionale di accreditamento abbia chiesto a un organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro di condurre attività di vigilanza in applicazione dell’, paragrafo 5.
2. Qualora le informazioni di cui al primo comma subiscano variazioni, l’organismo nazionale di accreditamento trasmette all’autorità competente dello Stato di riferimento una versione aggiornata del programma di lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. In seguito alla presentazione del programma di lavoro riguardante l’accreditamento a norma del paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato di riferimento fornisce all’organismo nazionale di accreditamento tutte le informazioni utili, in particolare la legislazione e gli orientamenti nazionali applicabili.
4. Ogni anno entro il 1o giugno l’organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell’autorità competente dello Stato di riferimento una relazione di gestione. La relazione di gestione contiene le seguenti informazioni riguardo a ciascun verificatore accreditato dall’organismo nazionale di accreditamento:
a)
i particolari dell’accreditamento dei nuovi verificatori accreditati dall’organismo nazionale di accreditamento;
b)
una sintesi dei risultati delle attività di vigilanza e rivalutazione eseguite dall’organismo nazionale di accreditamento;
c)
una sintesi dei risultati delle valutazioni straordinarie effettuate, indicando le motivazioni alla base della loro effettuazione;
d)
eventuali reclami presentati nei confronti del verificatore dopo l’ultima relazione di gestione e le misure adottate dall’organismo nazionale di accreditamento;
e)
una descrizione dettagliata delle misure adottate dall’organismo nazionale di accreditamento in risposta alle informazioni condivise dall’autorità competente dello Stato di riferimento.
Storico versioni
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