Art. 18 · Monitoraggio dei servizi forniti

Art. 18

Monitoraggio dei servizi forniti

In vigore dal 9 set 2024
Monitoraggio dei servizi forniti 1.   Qualora lo Stato membro determini, durante un’ispezione eseguita conformemente all’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che il verificatore non ottempera al presente regolamento, l’autorità competente dello Stato di riferimento o l’organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro ne informa l’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore. 2.   L’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore tratta la comunicazione di tale informazione come un reclamo ai sensi dell’, adotta misure adeguate e risponde all’autorità competente dello Stato di riferimento o all’organismo nazionale di accreditamento conformemente all’, paragrafo 3, secondo comma.
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