Art. 13 · Requisiti di competenza per i valutatori

Art. 13

Requisiti di competenza per i valutatori

In vigore dal 9 set 2024
Requisiti di competenza per i valutatori 1.   Il valutatore possiede le competenze per svolgere le attività di cui agli articoli da 5 a 10. A tal fine il valutatore: a) soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2; b) ha una conoscenza sufficiente in materia di revisione di dati e informazioni, come indicato all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU, per formazione o grazie all’accesso a una persona che possiede conoscenze ed esperienza in tale ambito; c) ha una conoscenza sufficiente della legislazione pertinente e degli orientamenti applicabili di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU. 2.   Oltre a soddisfare i requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, il valutatore responsabile dimostra di avere le competenze per dirigere una squadra di valutazione ed essere responsabile dello svolgimento della valutazione in conformità al presente regolamento. 3.   Oltre a soddisfare i requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, i responsabili del riesame interno e le persone che prendono le decisioni sulla concessione, sulla proroga o sul rinnovo dell’accreditamento dispongono di conoscenze ed esperienza sufficienti a valutare l’accreditamento.
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