Art. 12 · Squadra di valutazione

Art. 12

Squadra di valutazione

In vigore dal 9 set 2024
Squadra di valutazione 1.   L’organismo nazionale di accreditamento designa una squadra di valutazione per ciascuna valutazione effettuata conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2. 2.   La squadra di valutazione è costituita da un valutatore responsabile dello svolgimento della valutazione in conformità al presente regolamento e, se del caso, da un numero congruo di valutatori o esperti tecnici con le pertinenti conoscenze ed esperienza nell’ambito specifico di accreditamento. 3.   La squadra di valutazione comprende almeno una persona dotata di: a) conoscenza sufficiente del regolamento (UE) 2023/1805 e del diritto derivato correlato nonché degli orientamenti in merito di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU; b) competenze e conoscenze necessarie a valutare la verifica e conoscenza delle caratteristiche dei vari tipi di navi nonché del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, del consumo di combustibile e delle altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (UE) 2023/1805.
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