Art. 1 · Accreditamento dei verificatori

Art. 1

Accreditamento dei verificatori

In vigore dal 9 set 2024
Accreditamento dei verificatori 1.   In assenza di disposizioni specifiche in materia di accreditamento dei verificatori nel presente regolamento o nel regolamento (UE) 2023/1805, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008. 2.   Per quanto riguarda i requisiti minimi per l’accreditamento e i requisiti per gli organismi di accreditamento, si applica la norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 relativa ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità (6).
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