Art. 1
In vigore dal 6 set 2024
1. L', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/737 è così modificato:
«GITI Tire (Anhui) Company Ltd; GITI Tire (Fujian) Company Ltd; GITI Tire (Hualin) Company Ltd; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd
35,74
C332»
è sostituito da
«GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.; GITI Tire (Fujian) Company Ltd.; GITI Tire (Hualin) Company Ltd.; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd.
35,74
C332».
2. Il codice addizionale TARIC C332 precedentemente attribuito alla GITI Tire (Anhui) Company Ltd. si applica alla GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. a decorrere dal 6 luglio 2023. A decorrere da tale data si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati dalla GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/737 per quanto riguarda la GITI Tire (Anhui) Company Ltd.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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