Art. 7 · Organismo di certificazione

Art. 7

Organismo di certificazione

In vigore dal 6 set 2024
Organismo di certificazione 1.   Gli Stati membri specificano nel diritto nazionale o designano la o le autorità competenti a designare l’organismo di certificazione autorizzato a rilasciare certificati alle persone fisiche o giuridiche coinvolte in una o più attività di cui all’. L’organismo di certificazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti. 2.   L’organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dei certificati. 3.   L’organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la situazione di una persona fisica o giuridica certificata. Il registro dimostra il corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno cinque anni.
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