Art. 6
Certificati per le persone giuridiche
In vigore dal 6 set 2024
Certificati per le persone giuridiche
1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’ rilascia il certificato a una persona giuridica per una o più attività di cui all’, paragrafo 2, purché soddisfi le seguenti condizioni:
a)
impieghi persone fisiche certificate in conformità dell’, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto;
b)
sia in grado di dimostrare che le persone fisiche impegnate nelle attività per cui è richiesta la certificazione hanno a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:
a)
nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;
b)
attività che il titolare è autorizzato a svolgere, specificando se del caso la carica massima, espressa in chilogrammi, dell’apparecchiatura;
c)
data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.
Storico versioni
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