Art. 3 · Certificazione delle persone fisiche

Art. 3

Certificazione delle persone fisiche

In vigore dal 6 set 2024
Certificazione delle persone fisiche 1.   Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’, paragrafo 1, devono essere titolari di un certificato di uno dei tipi stabiliti al paragrafo 2. Gli Stati membri possono consentire il rilascio di più tipi di certificati distinti o di un certificato unico che ne combini due o più, con l’indicazione delle attività interessate. 2.   I tipi di certificati attestanti l’idoneità del titolare a svolgere le attività di cui all’, paragrafo 1, sono: a) certificato A1: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’, paragrafo 1, riguardanti i gas fluorurati a effetto serra e gli idrocarburi; b) certificato A2: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’, paragrafo 1, relative ai gas fluorurati a effetto serra e agli idrocarburi, limitatamente alle apparecchiature con una carica inferiore a 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, inferiore a 6 kg; c) certificato B: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’, paragrafo 1, relative all’anidride carbonica (CO2); d) certificato C: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’, paragrafo 1, relative all’ammoniaca (NH3); e) certificato D: il titolare può svolgere l’attività di cui all’, paragrafo 1, lettera d), per le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra; f) certificato E: il titolare può svolgere l’attività di cui all’, paragrafo 1, lettera a), a condizione che non implichi un intervento sul circuito di refrigerazione contenente i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573. 3.   Il paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche che esercitano le attività elencate di seguito: a) operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un’apparecchiatura nell’ambito di una delle attività di cui all’, paragrafo 1, per le quali le persone fisiche sono in possesso della qualifica richiesta dalla legislazione nazionale, purché siano svolte sotto la supervisione del titolare di un certificato per l’attività in questione, pienamente responsabile della sua corretta esecuzione; b) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, negli impianti autorizzati in conformità dell’, paragrafi 1 e 2, della direttiva, a condizione che le persone fisiche siano assunte dall’impresa che detiene l’autorizzazione e siano in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell’autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative al certificato D, indicate nell’allegato I del presente regolamento. 4.   Le persone fisiche che svolgono un’attività di cui all’, paragrafo 1, non sono soggette all’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché soddisfino le seguenti condizioni: a) sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l’attività pertinente; e b) svolgono l’attività in questione sotto la supervisione del titolare di un certificato per tale attività, che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione. La deroga di cui al primo comma si applica per la durata dei periodi in cui vengono svolte le attività di cui all’, paragrafo 1, che in totale non deve essere superiore a 24 mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2215:oj#art-3