Art. 10 · Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione

Art. 10

Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione

In vigore dal 6 set 2024
Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione Gli Stati membri provvedono affinché i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione di cui all’, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 dimostrino che le persone fisiche certificate sono in possesso delle conoscenze teoriche e le competenze pratiche di cui all’allegato I del presente regolamento. A tal fine essi provvedono affinché: a) i titolari di certificati di categoria I e II a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto rispettivamente per i certificati A1 e A2 di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente regolamento, specificato nell’allegato I; b) i titolari di certificati di categoria III a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per i certificati D di cui all’, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, specificato nell’allegato I; c) i titolari di certificati di categoria IV a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per i certificati E di cui all’, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, specificato nell’allegato I.
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