Art. 1
In vigore dal 4 set 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 è così modificato:
1)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini del sistema di monitoraggio delle superfici, una condizione di ammissibilità è considerata monitorabile quando può essere monitorata tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus. Gli Stati membri possono inoltre considerare monitorabile una condizione di ammissibilità quando essa può essere monitorata mediante fotografie geolocalizzate o altri dati o di valore almeno equivalente come previsto dall’articolo 11. Per gestire le condizioni di ammissibilità considerate monitorabili gli Stati membri possono decidere di usare i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, fotografie geolocalizzate o altri dati di valore almeno equivalente come previsto dall’articolo 11.»
;
b)
il paragrafo 4 è soppresso;
2)
all’articolo 14, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alle regole di condizionalità, ad eccezione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento di esecuzione a decorrere dal 1o gennaio 2024.»;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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