Art. 5 · Qualità e specifiche metodologiche

Art. 5

Qualità e specifiche metodologiche

In vigore dal 3 set 2024
Qualità e specifiche metodologiche (1)   Quando la rilevazione dei dati per i set di dati è effettuata sulla base di campioni statistici, gli Stati membri provvedono affinché i risultati ponderati siano rappresentativi della popolazione statistica. Qualora si utilizzino fonti diverse dalle indagini statistiche, la qualità delle statistiche deve essere assicurata in modo tale che le statistiche siano rappresentative del relativo campo di osservazione e soddisfino i criteri di qualità di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009 (6). (2)   Gli Stati membri provvedono affinché i coefficienti utilizzati siano stabiliti mediante metodi scientifici per descrivere adeguatamente gli input e gli output di nutrienti di ciascuna variabile di cui agli allegati I e II. (3)   Le specifiche metodologiche comuni per la compilazione delle statistiche sono stabilite nell’allegato III per quanto riguarda i set di dati di cui agli allegati I e II.
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