Art. 3 · Bilanci dei nutrienti

Art. 3

Bilanci dei nutrienti

In vigore dal 3 set 2024
Bilanci dei nutrienti 1.   Il bilancio lordo dei nutrienti - azoto e fosforo - è costituito dalla differenza tra i nutrienti in entrata (input) nel suolo agricolo e quelli in uscita (output) dallo stesso. Sono input, principalmente, i nutrienti contenuti nei fertilizzanti utilizzati e nella produzione di effluenti zootecnici, ma anche quelli provenienti dall’introduzione delle sementi e, per l’azoto, dai processi di fissazione biologica e deposizione atmosferica. Sono output, principalmente, i nutrienti contenuti nelle colture e nelle piante foraggere raccolte o pascolate, ma anche quelli contenuti negli effluenti ritirati e nei residui vegetali rimossi e non restituiti al suolo. 2.   Il bilancio netto dell’azoto è definito come il bilancio lordo dei nutrienti per l’azoto da cui sono detratte le emissioni di azoto provenienti dalla gestione del suolo e degli effluenti. 3.   La Commissione (Eurostat) calcola annualmente tali bilanci dei nutrienti, sulla base di: a) set di dati forniti come descritto negli allegati I e II; b) dati relativi alle statistiche sulla produzione animale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2745 della Commissione, dell’8 dicembre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione animale (2); c) dati relativi alle statistiche sulla produzione vegetale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione, del 25 luglio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione vegetale (3); d) dati relativi alle emissioni comunicati a norma della convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (convenzione sull’inquinamento atmosferico) e della direttiva sugli impegni nazionali di riduzione delle emissioni (4), come pure del regolamento dell’UE sulla governance (5) e della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).
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