Art. 1 · Requisiti in materia di dati

Art. 1

Requisiti in materia di dati

In vigore dal 3 set 2024
Requisiti in materia di dati Gli Stati membri forniscono dati relativi al dominio delle statistiche sui nutrienti di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2379 sotto forma di set di dati aggregati. Gli Stati membri trasmettono i set di dati aggregati alla Commissione (Eurostat) a livello nazionale.
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