Art. 1
Requisiti in materia di dati
In vigore dal 3 set 2024
Requisiti in materia di dati
Gli Stati membri forniscono dati relativi al dominio delle statistiche sui nutrienti di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2379 sotto forma di set di dati aggregati.
Gli Stati membri trasmettono i set di dati aggregati alla Commissione (Eurostat) a livello nazionale.
Storico versioni
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