Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 set 2024
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026 per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) per ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente.
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