Art. 8 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2096

Art. 8

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2096

In vigore dal 2 set 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2096 Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2096 è così modificato: 1) nel titolo, i termini «Danisco (UK) Ltd, rappresentata nell’Unione da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.»; 2) nella seconda colonna della tabella dell’allegato, i termini «Danisco (UK) Ltd, rappresentata nell’Unione da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.».
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