Art. 7 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051

Art. 7

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051

In vigore dal 2 set 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051 Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051 è così modificato: 1) nel titolo, i termini «Danisco Animal Nutrition, rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.»; 2) nella seconda colonna della tabella dell’allegato, i termini «Danisco Animal Nutrition, rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.».
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