Art. 7
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051
In vigore dal 2 set 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051 è così modificato:
1)
nel titolo, i termini «Danisco Animal Nutrition, rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.»;
2)
nella seconda colonna della tabella dell’allegato, i termini «Danisco Animal Nutrition, rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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