Art. 4 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/896

Art. 4

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/896

In vigore dal 2 set 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/896 Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/896 è così modificato: 1) nel titolo, i termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.»; 2) nella seconda colonna della tabella dell’allegato, i termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.».
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