Art. 7 · Norme comuni in materia di correzione, imputazione e stima dei dati

Art. 7

Norme comuni in materia di correzione, imputazione e stima dei dati

In vigore dal 2 set 2024
Norme comuni in materia di correzione, imputazione e stima dei dati 1.   I dati sono oggetto di imputazione, modellizzazione o ponderazione in caso di informazioni mancanti, non valide o incoerenti. 2.   La procedura applicata ai dati salvaguarda la variazione tra le variabili e la loro correlazione. I metodi che includono componenti di errore nei valori imputati sono preferiti a quelli che si limitano a imputare un valore previsto. 3.   I metodi che tengono conto della struttura o di altre caratteristiche della distribuzione comune delle variabili sono preferiti all’approccio marginale o monovariabile.
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