Art. 2
Notifiche
In vigore dal 12 ago 2024
Notifiche
1. Entro il 31 marzo 2025, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
le regioni in cui è stato applicato l’;
b)
per ciascuna delle regioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo, le superfici in ettari interessate rispettivamente da autorizzazioni per nuovi impianti e per il reimpianto, la cui validità è stata prorogata a norma dell’, paragrafo 1;
c)
per ciascuna delle regioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo, le superfici in ettari interessate rispettivamente da autorizzazioni per nuovi impianti e per il reimpianto, che i viticoltori non intendono utilizzare e la cui validità è stata prorogata a norma dell’, paragrafo 2.
2. Le notifiche alla Commissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono effettuate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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