Art. 1
Deroghe temporanee all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda autorizzazioni per l’impianto o il reimpianto di viti
In vigore dal 12 ago 2024
Deroghe temporanee all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda autorizzazioni per l’impianto o il reimpianto di viti
1. In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, prima frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la validità delle autorizzazioni per gli impianti non utilizzate concesse a norma degli articoli 64 e 66 di tale regolamento che scadono nel 2024 e nel 2025 e devono essere utilizzate nelle regioni più colpite dalle turbative del mercato individuate dallo Stato membro è prorogata di tre anni.
2. Tuttavia, se i titolari delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 non desiderano utilizzarle né beneficiare della proroga della loro validità, ne informano le autorità nazionali competenti del loro Stato membro entro il 31 dicembre 2024. In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, essi non sono soggetti a sanzioni amministrative.
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