Art. 1 · Deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di autorizzazioni all’impianto di viti

Art. 1

Deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di autorizzazioni all’impianto di viti

In vigore dal 2 ago 2024
Deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di autorizzazioni all’impianto di viti 1.   Gli Stati membri individuano le regioni di produzione vinicola situate nel loro territorio che sono state colpite da grave siccità o piogge eccessive durante l’inverno e la primavera del 2024, in misura tale da impedire ai viticoltori di effettuare le operazioni necessarie connesse all’impianto di viti durante tali stagioni. 2.   In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e all’articolo 68, paragrafo 2, primo comma del regolamento (UE) n. 1308/2013, le autorizzazioni per l’impianto e il reimpianto concesse a norma degli articoli 64, 66 o dell’articolo 68, paragrafo 1, di detto regolamento che scadono nel 2024 e devono essere utilizzate nelle regioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo scadono 12 mesi dopo la loro data di scadenza iniziale. 3.   In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i viticoltori titolari di autorizzazioni per l’impianto e per il reimpianto che scadono nel 2024 e che devono essere utilizzate nelle regioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono soggetti a sanzioni amministrative se non utilizzano le autorizzazioni, a condizione che comunichino alle autorità competenti entro il 31 dicembre 2024 che non intendono avvalersi della loro autorizzazione e che non desiderano beneficiare della proroga della validità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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