Art. 1
In vigore dal 2 ago 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 è così rettificato:
(1)
il considerando 147 è sostituito dal seguente:
«(147)
Durante il periodo in esame il volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC è stato tuttavia notevolmente inferiore rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale, come illustrato al considerando 35. Rispetto al riesame precedente si è tuttavia registrato un leggero aumento delle importazioni. Sulla base di tale analisi si può dedurre che l’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione è stata di fatto più significativa durante il periodo in esame che durante il riesame precedente.»;
(2)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), attualmente classificati con i codici NC 7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , ex 7304 41 00 , ex 7304 49 83 , ex 7304 49 85 , ex 7304 49 89 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 83 90, 7304 49 85 90, 7304 49 89 90 e 7304 90 00 91) e originari della Repubblica popolare cinese.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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