Art. 21 · Notifica preventiva all'avvio dell'interconnessione

Art. 21

Notifica preventiva all'avvio dell'interconnessione

In vigore dal 31 lug 2024
Notifica preventiva all'avvio dell'interconnessione 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione con almeno un mese di anticipo la loro intenzione di: a) interconnettere il rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX; b) aggiornare l'interconnessione del rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 la Commissione assiste gli Stati membri, anche garantendo che le necessarie attività tecniche e operative siano svolte nel sistema EU CSW-CERTEX o nei pertinenti sistemi non doganali dell'Unione. 3.   Una volta effettuata l'interconnessione, la Commissione autorizza uno Stato membro a utilizzare il sistema EU CSW-CERTEX per scambiare informazioni con il rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché la notifica di cui al paragrafo 1 tenga conto del tempo necessario affinché gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane possano interconnettersi con successo con il sistema EU CSW-CERTEX. 5.   In deroga al paragrafo 3, in casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a utilizzare il sistema EU CSW-CERTEX per scambiare informazioni con il proprio ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane se l'interconnessione è funzionale ma non completata.
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