Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760
In vigore dal 30 lug 2024
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760
All’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. In deroga al paragrafo 2, il quantitativo di riferimento è calcolato cumulando i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione che rientrano in ciascuno dei seguenti gruppi costituiti da due o tre numeri d’ordine di contingenti indicati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761:
a)
09.4211, 09.4212 e 09.4290;
b)
09.4214 e 09.4215;
c)
09.4410, 09.4411 e 09.4289.
7. In deroga al paragrafo 3, per i contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.4211, 09.4212 e 09.4290, il quantitativo totale di prodotti che rientrano nelle domande di titoli presentate nel periodo contingentale per i tre contingenti suddetti non supera il quantitativo di riferimento totale del richiedente per i contingenti suddetti. Il richiedente può scegliere come suddividere il quantitativo totale di riferimento tra i contingenti tariffari per i quali ha presentato le domande di titolo. Tale disposizione si applica anche ai contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.4214 e 09.4215 e ai numeri d’ordine 09.4410, 09.4411 e 09.4289.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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