Art. 5
Concessione del riconoscimento dello status di indenne da malattia a un compartimento che detiene animali terrestri per una malattia di categoria A
In vigore dal 30 lug 2024
Concessione del riconoscimento dello status di indenne da malattia a un compartimento che detiene animali terrestri per una malattia di categoria A
1. L’autorità competente concede il riconoscimento dello status di indenne da malattia a un compartimento che detiene animali terrestri per una malattia di categoria A unicamente nel rispetto delle condizioni seguenti:
a)
nessuno dei componenti del compartimento si trova in una zona soggetta a restrizioni o in zone soggette a restrizioni per la malattia di categoria A;
b)
le informazioni prescritte conformemente all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e di cui all’allegato I, parte II, del presente regolamento, per quanto riguarda la sorveglianza delle malattie che dimostri l’assenza della malattia di categoria A, sono complete, aggiornate ed esatte;
c)
il responsabile del compartimento ha verificato la presenza di un sistema comune di gestione della biosicurezza sufficiente a garantire un proprio stato sanitario, mediante gli audit interni ed esterni documentati di cui all’allegato I, parte I, lettera d);
d)
la procedura per il rilascio del riconoscimento da parte dell’autorità competente di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) 2016/429 è stata completata, anche per quanto riguarda un’ispezione in loco da parte dell’autorità competente o di un organismo delegato al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni stabilite all’ del presente regolamento e delle prescrizioni stabilite alle lettere a), b) e c), del presente paragrafo.
2. Se almeno un componente del compartimento si trova nel territorio di un altro Stato membro, l’autorità competente cui è stata presentata la domanda si coordina con l’autorità competente dell’altro Stato membro per garantire la verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d).
3. L’autorità competente:
a)
mantiene registri dei compartimenti riconosciuti e dei relativi fascicoli di riconoscimento conformemente alla procedura di cui all’articolo 101 del regolamento (UE) 2016/429;
b)
comunica senza indugio alla Commissione eventuali modifiche dei componenti o dello stato sanitario degli animali nei compartimenti già riconosciuti dalla Commissione.
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