Art. 2
Definizioni
In vigore dal 30 lug 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«piano di biosicurezza»: un piano che individua potenziali vettori di introduzione e diffusione di una malattia in uno stabilimento e che descrive la biosicurezza da applicare per ridurre i rischi di introduzione e diffusione di malattie specifiche;
2)
«sistema comune di gestione della biosicurezza»: le norme comuni che disciplinano il funzionamento di un compartimento progettate per garantire lo status di indenne da malattia di tutti gli stabilimenti che ne fanno parte; comprende le relazioni funzionali tra tutti i componenti del compartimento e le misure generali di biosicurezza attuate negli stabilimenti, conformemente ai rispettivi piani di biosicurezza;
3)
«responsabile del compartimento»: una persona nominata quale responsabile del sistema comune di gestione della biosicurezza del compartimento;
4)
«componente del compartimento»: qualunque stabilimento che fa parte del compartimento o qualunque locale, azienda alimentare o di mangimi, stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o altri impianti appartenenti al compartimento;
5)
«tutte le parti coinvolte»: l’operatore del compartimento, il responsabile del compartimento e gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i professionisti degli animali, i trasportatori, i veterinari, i produttori o i dettaglianti farmaceutici, o gli operatori di altre industrie che forniscono servizi al compartimento, vi consegnano animali, prodotti o altre merci o ricevono animali, prodotti o altre merci dal medesimo;
6)
«sistema di allarme rapido»: un sistema per l’identificazione, la comunicazione e la segnalazione tempestive dell’insorgenza, dell’incursione o dell’emergenza di malattie di categoria A.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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