Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 30 lug 2024
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme che integrano quelle stabilite all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni e le procedure per il riconoscimento da parte dell’autorità competente dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri per le malattie elencate di cui all’, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento (malattie di categoria A).
2. Il capo II del presente regolamento stabilisce le seguenti prescrizioni e procedure per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429:
a)
prescrizioni generali per la concessione del riconoscimento dello status di indenne da malattia a tali compartimenti;
b)
responsabilità e doveri degli operatori e dei responsabili di tali compartimenti;
c)
sistemi comuni di gestione della biosicurezza per tali compartimenti;
d)
procedure per il riconoscimento da parte dell’autorità competente dello status di indenne da malattia di tali compartimenti, anche per quanto riguarda i compartimenti che si trovano nel territorio di più Stati membri.
3. Il capo III del presente regolamento stabilisce prescrizioni specifiche per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri per quanto riguarda le malattie di categoria A elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 per le pertinenti specie e categorie di animali elencate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:2623:oj#art-1