Art. 2
Definizioni
In vigore dal 30 lug 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«cattura»: qualsiasi procedura o processo tecnologico necessario per catturare e, se del caso, trattare o purificare prima dell’utilizzo, la CO2 derivante da attività che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE;
2)
«utilizzo»: qualsiasi pratica o processo tecnologico che utilizza la CO2 catturata come materia prima per la fabbricazione di prodotti;
3)
«legata chimicamente»: la CO2 trasformata chimicamente in modo che l’atomo di carbonio sia fissato chimicamente da legami forti così da evitare che concorra al riscaldamento globale;
4)
«prodotto»: beni o materiali, anche intermedi o derivati, che usano, legandovisi chimicamente, CO2 o atomi di carbonio derivati da CO2;
5)
«prodotto da costruzione»: qualsiasi articolo fisico, con o senza forma, immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o parti di esse;
6)
«condizione d’uso normale»: qualsiasi modo in cui si prevede che un prodotto sia generalmente utilizzato dall’utilizzatore finale in base alle caratteristiche del prodotto;
7)
«attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto»: qualsiasi trattamento prevalente del prodotto dopo che è stato scartato dall’utilizzatore finale sulla base delle pertinenti pratiche di gestione dei rifiuti e della normativa in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:2620:oj#art-2