Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 30 lug 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «cattura»: qualsiasi procedura o processo tecnologico necessario per catturare e, se del caso, trattare o purificare prima dell’utilizzo, la CO2 derivante da attività che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE; 2) «utilizzo»: qualsiasi pratica o processo tecnologico che utilizza la CO2 catturata come materia prima per la fabbricazione di prodotti; 3) «legata chimicamente»: la CO2 trasformata chimicamente in modo che l’atomo di carbonio sia fissato chimicamente da legami forti così da evitare che concorra al riscaldamento globale; 4) «prodotto»: beni o materiali, anche intermedi o derivati, che usano, legandovisi chimicamente, CO2 o atomi di carbonio derivati da CO2; 5) «prodotto da costruzione»: qualsiasi articolo fisico, con o senza forma, immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o parti di esse; 6) «condizione d’uso normale»: qualsiasi modo in cui si prevede che un prodotto sia generalmente utilizzato dall’utilizzatore finale in base alle caratteristiche del prodotto; 7) «attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto»: qualsiasi trattamento prevalente del prodotto dopo che è stato scartato dall’utilizzatore finale sulla base delle pertinenti pratiche di gestione dei rifiuti e della normativa in vigore.
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