Art. 1 · Deroga per la certificazione in corso degli operatori e dei gruppi di operatori nei paesi terzi

Art. 1

Deroga per la certificazione in corso degli operatori e dei gruppi di operatori nei paesi terzi

In vigore dal 29 lug 2024
Nel regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione è inserito il seguente articolo: «Articolo 30 bis Deroga per la certificazione in corso degli operatori e dei gruppi di operatori nei paesi terzi 1.   In deroga all’articolo 16 del presente regolamento, se la certificazione conformemente all’articolo 9, paragrafo 10, e all’articolo 10 del presente regolamento e all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione (*1)da parte dell’autorità o dell’organismo di controllo competenti degli operatori e dei gruppi di operatori di paesi terzi è in corso al 31 dicembre 2024, la verifica da parte di tale autorità o organismo di controllo delle partite destinate all’importazione nell’Unione di tali operatori e gruppi di operatori è effettuata, per quanto riguarda la conformità alle norme di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (*2), fino al 15 ottobre 2025. 2.   A seguito di una verifica a norma del paragrafo 1, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo competente rilascia un certificato di ispezione a norma dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione (*3). 3.   Le prove documentali rilasciate prima del 31 dicembre 2024 dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 agli operatori e ai gruppi di operatori la cui certificazione di cui al paragrafo 1 è in corso al 31 dicembre 2024 restano valide fino alla fine del loro periodo di validità, ma non oltre il 15 ottobre 2025. 4.   Per quanto riguarda i controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori di cui al paragrafo 1, i riferimenti alla conformità al regolamento (UE) 2018/848 contenuti nell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, nell’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), nell’articolo 14, paragrafo 1, nell’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 3, e nell’allegato IV, parte B, del presente regolamento sono intesi come riferimenti alle norme di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e i riferimenti al certificato di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 contenuti nell’articolo 16, paragrafo 3, nell’articolo 19, paragrafo 3, e nell’articolo 23, paragrafo 4, del presente regolamento sono intesi come riferimenti alle prove documentali rilasciate prima del 31 dicembre 2024 dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo riconosciuti conformemente all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 agli operatori e ai gruppi di operatori di cui al paragrafo 1.».
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