Art. 7 · Trattamento delle difformità nel piano di monitoraggio

Art. 7

Trattamento delle difformità nel piano di monitoraggio

In vigore dal 26 lug 2024
Trattamento delle difformità nel piano di monitoraggio 1.   Il verificatore che nel corso della valutazione del piano di monitoraggio individua difformità le segnala tempestivamente alla società proponendo un termine entro il quale apportare le opportune correzioni. 2.   La società corregge tutte le difformità segnalate dal verificatore e gli presenta il piano di monitoraggio riveduto per la rivalutazione entro il termine di cui al paragrafo 1. 3.   Il verificatore registra nella documentazione interna di verifica, indicandole come risolte, tutte le difformità corrette durante la valutazione del piano di monitoraggio.
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