Art. 34
Ricorso a esperti tecnici
In vigore dal 26 lug 2024
Ricorso a esperti tecnici
1. Nell’eseguire le attività di verifica, il verificatore può consultare esperti tecnici per avvalersi di conoscenze e competenze dettagliate su una determinata materia, necessarie a coadiuvare l’auditor FuelEU nel trasporto marittimo e l’auditor responsabile del gruppo di audit FuelEU nel trasporto marittimo nello svolgimento delle attività di verifica.
2. Qualora un responsabile del riesame indipendente non abbia la competenza per valutare una determinata questione nell’ambito del riesame, il verificatore richiede l’assistenza di un esperto tecnico.
3. L’esperto tecnico ha le competenze e le conoscenze necessarie per assistere efficacemente l’auditor FuelEU nel trasporto marittimo e l’auditor responsabile del gruppo di audit FuelEU nel trasporto marittimo oppure, se del caso, il responsabile del riesame indipendente nella materia per cui sono richieste le sue conoscenze e la sua consulenza. Inoltre l’esperto tecnico ha una comprensione sufficiente delle conoscenze e delle competenze di cui all’.
4. L’esperto tecnico esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità del responsabile del riesame indipendente o dell’auditor responsabile del gruppo di audit FuelEU nel trasporto marittimo per la squadra di verifica in cui si trova a operare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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