Art. 32
Requisiti di competenza per gli auditor FuelEU nel trasporto marittimo e gli auditor responsabili del gruppo di audit FuelEU nel trasporto marittimo
In vigore dal 26 lug 2024
Requisiti di competenza per gli auditor FuelEU nel trasporto marittimo e gli auditor responsabili del gruppo di audit FuelEU nel trasporto marittimo
1. Gli auditor FuelEU nel trasporto marittimo hanno le competenze per valutare i piani di monitoraggio e verificare sia le relazioni FuelEU che le relazioni parziali FuelEU a norma del regolamento (UE) 2023/1805.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli auditor FuelEU nel trasporto marittimo quanto meno:
a)
conoscono il regolamento (UE) 2023/1805 e il diritto derivato correlato nonché gli orientamenti in merito emanati dalla Commissione e dagli Stati membri;
b)
possiedono conoscenze ed esperienza relative alla revisione dei dati e delle informazioni, anche in relazione ai seguenti elementi:
i)
le metodologie di revisione dei dati e delle informazioni, l’applicazione della soglia di rilevanza e la valutazione della rilevanza delle inesattezze;
ii)
l’analisi dei rischi intrinseci e dei rischi di controllo;
iii)
le tecniche di campionamento per il campionamento dei dati e il controllo delle attività di controllo;
iv)
la valutazione dei sistemi di dati e informazioni, dei sistemi informatici, delle attività riguardanti il flusso di dati, delle attività di controllo, dei sistemi di controllo e delle procedure per le attività di controllo.
3. Sono inoltre prese in considerazione le conoscenze e l’esperienza specifiche relative agli aspetti pertinenti di cui all’allegato V.
4. Oltre a soddisfare i requisiti di competenza riguardanti l’auditor FuelEU nel trasporto marittimo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, un auditor responsabile del gruppo di audit FuelEU nel trasporto marittimo dispone di comprovate competenze per dirigere una squadra di verifica e per essere responsabile della conduzione delle attività di verifica a norma del presente regolamento.
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