Art. 30 · Processo continuo di garanzia delle competenze

Art. 30

Processo continuo di garanzia delle competenze

In vigore dal 26 lug 2024
Processo continuo di garanzia delle competenze 1.   Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo continuo di garanzia delle competenze atto ad assicurare che tutto il personale incaricato di attività di verifica disponga delle competenze per svolgere i compiti assegnati. 2.   Ai fini del processo di garanzia delle competenze di cui al paragrafo 1, il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene: a) criteri generali di competenza per tutto il personale che svolge attività di verifica a norma dell’; b) criteri specifici di competenza per ciascuna funzione in seno all’organizzazione del verificatore che svolge attività di verifica, in particolare per l’auditor FuelEU nel trasporto marittimo, il responsabile del riesame indipendente e l’esperto tecnico a norma degli ; c) un metodo per assicurare il mantenimento delle competenze e la periodica valutazione del rendimento di tutto il personale che svolge attività di verifica; d) un processo per assicurare la formazione continua del personale che svolge attività di verifica; e) un processo per valutare se l’incarico di verifica ricada nell’ambito di accreditamento del verificatore e se quest’ultimo disponga delle competenze, del personale e delle risorse necessari a selezionare una squadra di verifica e a portare a termine con successo le attività di verifica nei tempi prescritti. 3.   Nel valutare le competenze del personale a norma del paragrafo 2, lettera c), il verificatore applica i criteri di competenza di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). 4.   Il processo di cui al paragrafo 2, lettera e), comprende anche un processo per valutare se la squadra di verifica sia in possesso di tutte le competenze e le persone necessarie a svolgere le attività di verifica per una determinata società. 5.   Il verificatore elabora criteri generali e specifici di competenza in conformità dell’, paragrafo 4, nonché degli . 6.   Il verificatore controlla regolarmente, almeno con cadenza annuale, il rendimento di tutto il personale che svolge attività di verifica al fine di confermarne il permanere delle competenze. 7.   Il verificatore passa regolarmente in rassegna il processo di garanzia delle competenze di cui al paragrafo 1 per far sì che: a) i criteri di competenza di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), siano elaborati in conformità alle competenze richieste; b) siano affrontate tutte le problematiche individuabili in relazione alla fissazione dei criteri generali e specifici di competenza ai sensi del paragrafo 2, lettere a) e b); c) tutti i requisiti del processo di garanzia delle competenze siano opportunamente aggiornati e preservati. 8.   Il verificatore si dota di un sistema per registrare i risultati delle attività condotte nell’ambito del processo di garanzia delle competenze di cui al paragrafo 1. 9.   Un valutatore dotato di competenze sufficienti valuta la competenza e il rendimento degli auditor FuelEU nel trasporto marittimo e degli auditor responsabili del gruppo di audit FuelEU nel trasporto marittimo. Il valutatore osserva detti auditor durante la verifica della relazione FuelEU o della relazione parziale FuelEU presso il sito della società, a seconda dei casi, per stabilire se gli auditor soddisfino i criteri di competenza. 10.   Qualora un membro del personale non sia in grado di dimostrare di soddisfare pienamente i criteri di competenza per un compito specifico affidatogli, il verificatore individua e organizza per tale membro del personale una formazione aggiuntiva o un’esperienza di lavoro sotto supervisione. Il verificatore osserva tale membro del personale finché questi non dimostri al verificatore stesso di essere conforme ai criteri di competenza.
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