Art. 20
Trattamento delle inesattezze e delle difformità nella relazione FuelEU e nella relazione parziale FuelEU
In vigore dal 26 lug 2024
Trattamento delle inesattezze e delle difformità nella relazione FuelEU e nella relazione parziale FuelEU
1. Il verificatore che, nel corso della verifica della relazione FuelEU o della relazione parziale FuelEU, individua inesattezze o difformità le segnala tempestivamente alla società chiedendo che entro un termine ragionevole siano apportate le opportune correzioni.
2. La società corregge qualsiasi inesattezza o difformità comunicata.
3. Il verificatore registra nella documentazione interna di verifica, indicandole come risolte, le inesattezze o difformità corrette durante la verifica.
4. Se la società non corregge le inesattezze o le difformità di cui al paragrafo 1, il verificatore le chiede di spiegare le principali cause delle inesattezze o delle difformità prima di presentare la relazione di verifica.
5. Il verificatore valuta se le inesattezze non corrette, individualmente o aggregate ad altre, incidano sulle emissioni totali o sulle altre informazioni pertinenti comunicate e se ciò comporti inesattezze rilevanti.
6. Il verificatore valuta se le difformità non corrette, individualmente o aggregate ad altre, incidano sulle emissioni totali o sulle altre informazioni pertinenti comunicate e se ciò comporti inesattezze rilevanti.
7. Il verificatore considera inesattezze rilevanti le inesattezze o le difformità che, individualmente o aggregate ad altre, sono inferiori alla soglia di rilevanza di cui all’ ove ciò si giustifichi per la loro entità e natura o per le circostanze particolari in cui si sono verificate.
Storico versioni
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