Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 lug 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «accreditamento»: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento dell’ottemperanza di un verificatore ai requisiti delle norme armonizzate ai sensi dell’, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008 e ai requisiti del presente regolamento, in base alla quale è abilitato a svolgere le attività di verifica di cui agli articoli da 4 a 25 del presente regolamento; 2) «difformità»: una delle situazioni seguenti: a) ai fini della valutazione del piano di monitoraggio, il piano non soddisfa i requisiti del regolamento (UE) 2023/1805; b) ai fini della verifica della relazione FuelEU e della relazione parziale FuelEU, una delle situazioni seguenti: i) se il consumo di combustibile o altre informazioni pertinenti non sono comunicate in conformità con la metodologia di monitoraggio illustrata in un piano di monitoraggio dichiarato conforme da un verificatore accreditato; ii) se i dati comunicati non soddisfano i requisiti del regolamento (UE) 2023/1805; c) ai fini dell’accreditamento, il verificatore compie o omette un atto in violazione dei requisiti del regolamento (UE) 2023/1805 o del regolamento (CE) n. 765/2008; 3) «garanzia ragionevole»: un grado di garanzia elevato ma non assoluto, fornito nella relazione di verifica in base all’obiettivo di ridurre il rischio di verifica in funzione delle circostanze della verifica ed espresso formalmente nella dichiarazione di verifica, in merito al fatto che la relazione FuelEU o la relazione parziale FuelEU oggetto della verifica non è viziata da inesattezze rilevanti; 4) «soglia di rilevanza»: limite quantitativo o valore soglia di cui all’ al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o aggregate ad altre, sono considerate rilevanti dal verificatore; 5) «rischio intrinseco»: probabilità che un parametro contenuto nella relazione FuelEU e nella relazione parziale FuelEU sia soggetto a inesattezze che, individualmente o aggregate ad altre, potrebbero essere rilevanti prima di prendere in considerazione l’effetto di eventuali attività di controllo correlate; 6) «rischio di controllo»: probabilità che un parametro contenuto nella relazione FuelEU e nella relazione parziale FuelEU sia soggetto a inesattezze che, individualmente o aggregate ad altre, potrebbero essere rilevanti e che non possono essere evitate o individuate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo; 7) «rischio di non individuazione»: rischio che il verificatore non individui un’inesattezza rilevante; 8) «rischio di verifica»: rischio – quale funzione del rischio intrinseco, di controllo e di non individuazione – che il verificatore esprima un parere inadeguato sulla verifica se la relazione FuelEU e la relazione parziale FuelEU sono viziate da inesattezze rilevanti; 9) «inesattezza»: omissione, falsa dichiarazione o errore nei dati comunicati, fatta eccezione per l’incertezza ammissibile ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1805; 10) «inesattezza rilevante»: inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o aggregata ad altre, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sulle emissioni totali comunicate o su altre informazioni pertinenti; 11) «sito»: ai fini della valutazione del piano di monitoraggio o della verifica della relazione FuelEU e della relazione parziale FuelEU, il luogo in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi i luoghi in cui sono controllati e archiviati i dati e le informazioni pertinenti; 12) «documentazione interna di verifica»: l’insieme dei documenti interni che il verificatore raccoglie per registrare le prove documentali e le motivazioni delle attività svolte al fine di valutare il piano di monitoraggio o verificare la relazione FuelEU e la relazione parziale FuelEU a norma del presente regolamento; 13) «auditor FuelEU nel trasporto marittimo»: membro di una squadra di verifica responsabile della valutazione del piano di monitoraggio o della verifica della relazione FuelEU e della relazione parziale FuelEU, diverso dall’auditor responsabile del gruppo di audit FuelEU nel trasporto marittimo; 14) «auditor responsabile del gruppo di audit FuelEU nel trasporto marittimo»: auditor FuelEU nel trasporto marittimo incaricato di dirigere e supervisionare la squadra di verifica e cui spetta la responsabilità di valutare il piano di monitoraggio o verificare la relazione FuelEU e la relazione parziale FuelEU, e dar conto di queste attività; 15) «responsabile del riesame indipendente»: persona appositamente incaricata dal verificatore di svolgere attività di riesame interno, che appartiene allo stesso organismo ma non ha svolto nessuna delle attività di verifica sottoposte a riesame; 16) «esperto tecnico»: persona che mette a disposizione conoscenze e competenze dettagliate su una materia specifica, necessarie per lo svolgimento delle attività di verifica e delle attività di accreditamento ai fini degli articoli da 30 a 38; 17) «verifica»: le attività svolte da un verificatore ai fini del rilascio di un documento di conformità FuelEU a norma del regolamento (UE) 2023/1805; 18) «relazione FuelEU»: relazione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1805; 19) «relazione parziale FuelEU»: relazione FuelEU preparata in caso di trasferimento di una nave da una società a un’altra ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1805; 20) «procedure di analisi»: analisi delle oscillazioni e degli andamenti tendenziali dei dati, compresa un’analisi delle relazioni che non sono in linea con altre informazioni pertinenti o che evidenziano uno scostamento dai quantitativi previsti; 21) «sistema di controllo»: valutazione dei rischi e complesso delle attività di controllo, compresa la relativa gestione permanente, che la società istituisce, documenta, applica e mantiene per la comunicazione dei dati prevista dal regolamento (UE) 2023/1805; 22) «attività di controllo»: le azioni compiute o le misure adottate dalla società per attenuare i rischi intrinseci.
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