Art. 18 · Soglia di rilevanza

Art. 18

Soglia di rilevanza

In vigore dal 26 lug 2024
Soglia di rilevanza Ai fini della verifica del consumo di combustibile e di elettricità e delle altre informazioni pertinenti sulla distanza percorsa e sul tempo trascorso in mare e all’ormeggio che figurano nella relazione FuelEU e nella relazione parziale FuelEU, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % del totale comunicato per ciascuna voce nel periodo di riferimento.
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