Art. 15 · Attività di verifica della relazione FuelEU e della relazione parziale FuelEU

Art. 15

Attività di verifica della relazione FuelEU e della relazione parziale FuelEU

In vigore dal 26 lug 2024
Attività di verifica della relazione FuelEU e della relazione parziale FuelEU 1.   Il verificatore applica il piano di verifica e, sulla base della valutazione dei rischi, verifica l’effettiva esistenza e la corretta attuazione dei sistemi di monitoraggio e comunicazione illustrati nel piano di monitoraggio dichiarato conforme. 2.   Ai fini del paragrafo 1, il verificatore valuta l’opportunità di procedere almeno a quanto segue: a) indagini presso il personale; b) ispezione dei documenti; c) osservazione e analisi particolareggiata («walkthrough»). 3.   Il verificatore verifica: a) le attività riguardanti il flusso di dati e i sistemi impiegati nel flusso di dati, fra cui i sistemi informatici; b) che le attività di controllo siano adeguatamente documentate, applicate e mantenute e che siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci; c) che le procedure elencate nel piano di monitoraggio siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci e i rischi di controllo e che siano attuate e adeguatamente documentate e mantenute. 4.   Ai fini del paragrafo 3, lettera a), il verificatore traccia il flusso di dati osservando la sequenza e l’interazione delle attività riguardanti il flusso di dati, a partire dai dati provenienti dalle fonti primarie fino alla compilazione della relazione FuelEU e della relazione parziale FuelEU. 5.   Ai fini del paragrafo 3, lettere b) e c), il verificatore può ricorrere a metodi di campionamento specifici per una nave purché il campionamento sia giustificato in base alla valutazione dei rischi.
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