Art. 11 · Informazioni che devono essere fornite dalle società

Art. 11

Informazioni che devono essere fornite dalle società

In vigore dal 26 lug 2024
Informazioni che devono essere fornite dalle società 1.   Prima dell’inizio della verifica della relazione FuelEU e della relazione parziale FuelEU, le società forniscono al verificatore almeno i seguenti elementi d’informazione: a) l’elenco delle tratte e degli scali in porto effettuati dalla nave in esame durante il periodo di riferimento o, per le relazioni parziali FuelEU, il periodo nel quale la nave era sotto la responsabilità della società, a norma dell’ del regolamento (UE) 2023/1805; b) se nel periodo di riferimento vi sono lacune nei dati: — il numero di tratte per le quali vi sono lacune nei dati, le circostanze e i motivi delle lacune; — il metodo di stima applicato per determinare i dati surrogati; — la quantità di energia calcolata sulla base di dati surrogati; c) una copia della relazione FuelEU dell’anno precedente, se ad averla verificata non è stato lo stesso verificatore; d) una copia del piano o dei piani di monitoraggio applicati, corredati da elementi attestanti le conclusioni in esito alla valutazione svolta da un verificatore accreditato, se del caso. 2.   Dopo che il verificatore ha individuato i documenti specifici o le sezioni specifiche di documenti ritenuti pertinenti ai fini della verifica, le società forniscono anche i seguenti elementi d’informazione: a) copie del giornale ufficiale di bordo e del registro ufficiale degli oli minerali (se documenti distinti) della nave; b) copie dei documenti relativi al rifornimento di carburante (bunkeraggio), integrati a norma dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1805; c) copie di eventuali certificati pertinenti relativi ai combustibili, compreso il documento riguardante le prove di sostenibilità dei combustibili non fossili rilasciato a nome del fornitore di combustibile/bunker (indicato nel campo «destinatario» del pertinente documento di certificazione della sostenibilità); d) copie dei documenti di consegna dell’energia elettrica integrati a norma dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1805; e) copie dei documenti utili per fornire informazioni sulla distanza percorsa e sul tempo trascorso in mare per le tratte effettuate dalla nave durante il periodo di riferimento; f) carte dei ghiacci pertinenti o documenti giustificativi equivalenti, se la nave ha chiesto di escludere le emissioni derivanti dalla navigazione in presenza di ghiaccio; g) ipotesi, riferimenti, emissioni, fattori di remunerazione e loro fonti di dati/informazioni presi in considerazione per elaborare la relazione FuelEU; h) qualsiasi altro documento pertinente ai fini della verifica. 3.   Inoltre, e se applicabile secondo il metodo di monitoraggio utilizzato, il verificatore può chiedere alla società di fornire: a) una panoramica dell’ambiente informatico in cui consti il flusso dei dati della nave; b) elementi comprovanti la manutenzione e l’accuratezza o l’incertezza delle apparecchiature di misurazione e dei flussimetri, inclusi i certificati di taratura; c) un estratto dei dati sul consumo di combustibile ricavati dai flussimetri; d) un estratto dei dati sul consumo ricavati da altri misuratori di fonti di energia; e) copie di documenti comprovanti le letture dei livelli di combustibile nei serbatoi; f) un estratto dei dati di attività ricavati dai sistemi di misurazione diretta delle emissioni; g) qualsiasi altra informazione utile alla verifica della relazione FuelEU e della relazione parziale FuelEU. 4.   In caso di cambiamento di società, le società interessate esercitano la dovuta diligenza per fornire al verificatore, dietro sua richiesta, i documenti giustificativi o gli elementi d’informazione relativi alle tratte effettuate sotto la rispettiva responsabilità. 5.   Le società conservano le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo per almeno cinque anni a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1805.
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