Art. 1
In vigore dal 23 lug 2024
Il punto 1 nella sezione «CMC 1: SOSTANZE E MISCELE A BASE DI MATERIALE GREZZO», di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, è così modificato:
1)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
polimeri diversi dai:
i)
polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, e che sono sostanze non modificate chimicamente ai sensi dell’articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
ii)
polimeri degradabili conformemente all’allegato XVII, appendice 15, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
iii)
polimeri aventi una solubilità superiore a 2 g/l conformemente all’allegato XVII, appendice 16, del regolamento (CE) n. 1907/2006; o
iv)
polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica;»;
2)
è inserita la seguente lettera f bis):
«f
bis) polimeri che rientrano nella CMC 8 e nella CMC 9;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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