Art. 9 · Obblighi di comunicazione

Art. 9

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 23 lug 2024
Obblighi di comunicazione Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nell’anno civile precedente a norma: a) dell’ al di fuori delle aree delimitate, nell’anno civile precedente, utilizzando i modelli di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione; b) dell’ nelle aree delimitate, nell’anno civile precedente, utilizzando uno dei modelli di cui all’allegato del presente regolamento.
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