Art. 5 · Deroga alla definizione di aree delimitate

Art. 5

Deroga alla definizione di aree delimitate

In vigore dal 23 lug 2024
Deroga alla definizione di aree delimitate 1.   In deroga all’, paragrafo 1, le autorità competenti possono scegliere di non definire un’area delimitata se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l’organismo nocivo specificato è stato rilevato in uno dei seguenti luoghi: i) un corpo idrico isolato (ad esempio uno stagno o un lago); ii) un sito di produzione fisicamente isolato dalle vie navigabili circostanti; iii) un corpo idrico naturale in cui, a causa delle basse temperature, l’organismo nocivo specificato non può insediarsi; b) vi sono prove del fatto che l’organismo nocivo specificato non è fuggito dal luogo in cui è stato rilevato; c) vi sono prove del fatto che si tratta di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà all’insediamento dell’organismo nocivo specificato; d) non vi è alcun collegamento idrico che consenta la diffusione naturale dell’organismo nocivo specificato tra il luogo in cui è stato rilevato e l’ambiente naturale nei casi di cui alla lettera a), punti i) e ii); e) nel caso in cui esista un sistema di depurazione nel corpo idrico, tale sistema è stato pulito per garantire l’assenza dell’organismo nocivo specificato. 2.   Qualora si avvalga della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente: a) adotta le misure per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda; b) individua l’origine dell’infestazione ed esamina, per quanto possibile, le vie di diffusione associate al ritrovamento dell’organismo nocivo specificato; c) sensibilizza l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato; e d) effettua esami visivi nel sito in cui è stato rilevato l’organismo nocivo specificato e nell’ambiente circostante per almeno due anni dopo il ritrovamento, per garantire l’assenza dell’organismo nocivo specificato nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2013:oj#art-5