Art. 6 · Criteri per determinare la percentuale di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760

Art. 6

Criteri per determinare la percentuale di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760

In vigore dal 19 lug 2024
Criteri per determinare la percentuale di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760 1.   Nel determinare la percentuale di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760, il gestore dell’ELTIF tiene conto di tutti gli elementi seguenti: a) il profilo di liquidità, le attività e le passività, i rischi di disallineamenti di liquidità e gli afflussi e i deflussi attesi dell’ELTIF; b) il ciclo di vita delle attività dell’ELTIF, il ciclo di vita dell’ELTIF, la stabilità complessiva della strategia di investimento dell’ELTIF durante il suo ciclo di vita e i potenziali eventi di mercato che possono incidere sull’ELTIF; c) la frequenza prevista e attesa dei rimborsi dell’ELTIF e i rischi degli effetti di diluizione di tali rimborsi per gli investitori; d) la disponibilità e la natura degli strumenti di gestione della liquidità esistenti; e) i risultati finanziari dell’ELTIF, compresi i flussi di cassa disponibili e il bilancio dell’ELTIF; f) le potenziali circostanze e condizioni di mercato che inciderebbero sull’ELTIF al momento della fissazione della percentuale e la misura in cui le quote o azioni dell’ELTIF possono essere rimborsate in tali circostanze e condizioni di mercato; g) la disponibilità di informazioni affidabili sulla valutazione delle attività dell’ELTIF; h) la stabilità, la strategia di investimento e la composizione del portafoglio dell’ELTIF durante l’intero ciclo di vita dell’ELTIF dopo un rimborso; i) altre informazioni pertinenti, basate sulle circostanze, sulle attività e sulla strategia di investimento dell’ELTIF, necessarie per determinare tale percentuale in condizioni di mercato critiche e in condizioni di mercato normali. 2.   Il gestore di un ELTIF determina la percentuale di rimborsi consentiti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760 conformemente alla politica di rimborso e alle procedure di valutazione dell’ELTIF e conformemente all’, paragrafo 6, del presente regolamento.
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