Art. 5
Requisiti che l’ELTIF deve soddisfare in relazione alla sua politica di rimborso e ai suoi strumenti di gestione della liquidità di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2015/760
In vigore dal 19 lug 2024
Requisiti che l’ELTIF deve soddisfare in relazione alla sua politica di rimborso e ai suoi strumenti di gestione della liquidità di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2015/760
1. Se un ELTIF prevede la possibilità di rimborsi durante il ciclo di vita dell’ELTIF, la politica di rimborso dell’ELTIF contiene tutti gli elementi seguenti:
a)
le condizioni alle quali possono essere concessi i rimborsi;
b)
l’intervallo temporale entro il quale possono essere concessi i rimborsi;
c)
la frequenza o la periodicità con cui possono essere concessi i rimborsi;
d)
le eventuali limitazioni temporali e le procedure e i requisiti applicabili ai rimborsi, tra cui:
i)
il periodo di preavviso e l’eventuale proroga del periodo di preavviso, nonché una descrizione delle modalità e dei termini entro i quali gli investitori saranno rimborsati;
ii)
le condizioni e le procedure per le richieste di rimborso;
iii)
il ruolo e le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle procedure;
e)
se e in che modo gli investitori possono chiedere l’annullamento delle loro richieste di rimborso che non sono state pienamente soddisfatte;
f)
se l’ELTIF prevede la possibilità di rimborsi in natura mediante le attività dell’ELTIF, di cui all’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/760;
g)
se l’ELTIF prevede un periodo minimo di detenzione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2015/760 e, in caso affermativo, la durata e le condizioni di tale periodo minimo di detenzione;
h)
una descrizione degli strumenti di gestione della liquidità disponibili e delle condizioni per la loro attivazione;
i)
la percentuale di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760.
Ai fini della lettera h), se l’ELTIF è commercializzato presso investitori al dettaglio, la descrizione degli strumenti di gestione della liquidità disponibili è redatta in termini non tecnici che consentano agli investitori al dettaglio di comprendere tali strumenti.
2. Nell’adottare la politica di rimborso di un ELTIF, il gestore dell’ELTIF tiene conto di tutte le caratteristiche seguenti dell’ELTIF per valutarne il profilo di liquidità:
a)
la composizione del portafoglio dell’ELTIF, comprese le attività di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2015/760;
b)
il ciclo di vita dell’ELTIF;
c)
il profilo di liquidità dell’ELTIF;
d)
i metodi e la procedura documentata per la valutazione delle attività dell’ELTIF;
e)
le condizioni di mercato e gli eventi rilevanti che possono incidere sulla possibilità del gestore dell’ELTIF di attuare la politica di rimborso;
f)
il periodo minimo di detenzione determinato dal gestore dell’ELTIF conformemente all’ del presente regolamento e i criteri utilizzati per determinare tale periodo minimo di detenzione, se del caso;
g)
gli strumenti di gestione della liquidità disponibili, la loro calibratura e le condizioni per la loro attivazione;
h)
la percentuale di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760 e i criteri utilizzati per determinarla;
i)
le prove di stress di liquidità, qualora tali prove di stress di liquidità debbano essere effettuate a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE, e i relativi risultati;
j)
in che modo saranno tutelati gli interessi degli investitori.
3. Per tutto il ciclo di vita dell’ELTIF, la politica di rimborso è solida, ben documentata e coerente con la strategia di investimento e il profilo di liquidità dell’ELTIF. Tutti gli elementi seguenti sono coerenti con la natura e il livello di liquidità delle attività sottostanti dell’ELTIF:
a)
le diverse caratteristiche della politica di rimborso, compresa la frequenza di rimborso;
b)
il periodo minimo di detenzione, se del caso;
c)
la data di cui all’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2015/760;
d)
gli strumenti di gestione della liquidità di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2015/760.
Nel riesaminare la validità della misurazione dei rischi e le nuove informazioni acquisite dal gestore dell’ELTIF durante l’intero ciclo di vita dell’ELTIF, il gestore dell’ELTIF tiene conto dei risultati delle verifiche a posteriori effettuate sulle sue prove di stress di liquidità, qualora tali verifiche a posteriori debbano essere effettuate a norma dell’articolo 45, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 231/2013.
4. Se i rimborsi avvengono con frequenza maggiore di quella trimestrale, il gestore dell’ELTIF giustifica all’autorità competente dell’ELTIF l’adeguatezza della frequenza del rimborso e la sua compatibilità con le singole caratteristiche dell’ELTIF.
5. La percentuale di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760 è parte integrante della politica di rimborso dell’ELTIF. Il gestore dell’ELTIF calibra tale percentuale a sua discrezione sulla base di uno degli elementi seguenti:
a)
la frequenza di rimborso e il periodo di preavviso dell’ELTIF, compresa l’eventuale proroga del preavviso, a seconda dell’opzione scelta dal gestore dell’ELTIF fra le tre di cui all’allegato I del presente regolamento; oppure
b)
la frequenza di rimborso e la percentuale minima delle attività di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2015/760, come specificato nell’allegato II del presente regolamento.
6. Per determinare l’entità massima del rimborso a una determinata data di rimborso, il gestore dell’ELTIF applica la percentuale di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760, come specificato nell’allegato I o nell’allegato II del presente regolamento, alla somma:
a)
delle attività di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2015/760 a tale data di rimborso; e
b)
del flusso di cassa atteso, previsto secondo criteri prudenziali nell’arco di 12 mesi.
Ai fini della lettera b), il gestore dell’ELTIF tiene conto soltanto dei flussi di cassa positivi attesi per i quali il gestore dell’ELTIF sia in grado di dimostrare che vi è un elevato grado di certezza che tali flussi si concretizzeranno. Il gestore dell’ELTIF non considera come flussi di cassa positivi attesi la possibilità che l’ELTIF possa raccogliere capitale mediante nuove sottoscrizioni.
7. Se la percentuale di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760 è calibrata sulla base del paragrafo 5, lettera b), e l’ammontare delle attività dell’ELTIF di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2015/760 scende al di sotto delle soglie di cui all’allegato II del presente regolamento, il gestore dell’ELTIF adotta, entro un periodo di tempo adeguato per tale ELTIF, le misure necessarie per ricostituire la percentuale minima delle attività liquide, mantenendo nel contempo la capacità degli investitori di ottenere il rimborso delle loro quote o azioni, tenendo debitamente conto degli interessi degli investitori nell’ELTIF.
8. Se il periodo di preavviso dell’ELTIF, compresa l’eventuale proroga di tale periodo, è inferiore a tre mesi, il gestore dell’ELTIF ne informa l’autorità competente dell’ELTIF, anche per quanto riguarda i motivi della minore durata del periodo di preavviso, e spiega in che modo tale minore durata sia coerente con le singole caratteristiche dell’ELTIF.
9. Benché ciò non costituisca un obbligo, il gestore dell’ELTIF può, a sua discrezione, selezionare e attuare almeno uno strumento di gestione della liquidità antidiluizione tra i seguenti strumenti di gestione della liquidità antidiluizione:
a)
prelievi antidiluizione;
b)
oscillazione dei prezzi;
c)
commissioni di rimborso.
Oltre agli strumenti di gestione della liquidità antidiluizione di cui al primo comma, il gestore dell’ELTIF può anche, a sua discrezione, selezionare e attuare altri strumenti di gestione della liquidità. In tal caso, su richiesta dell’autorità competente dell’ELTIF, il gestore dell’ELTIF fornisce all’autorità competente dell’ELTIF informazioni sui motivi per i quali, sulla base delle caratteristiche dell’ELTIF di cui al paragrafo 2, gli strumenti di gestione della liquidità antidiluizione di cui al primo comma non sono adeguati per tale specifico ELTIF o sul motivo per il quale un’altra serie di strumenti di gestione della liquidità sarebbe più appropriata, tenendo conto degli interessi dell’ELTIF e dei suoi investitori.
10. Un’autorità competente può, su richiesta del gestore dell’ELTIF, esentare l’ELTIF che può essere commercializzato unicamente presso investitori professionali dall’obbligo di fornire a tale autorità competente le informazioni di cui al paragrafo 8 e al paragrafo 9, secondo comma.
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