Art. 11 · Criteri per la valutazione delle attività da liquidare

Art. 11

Criteri per la valutazione delle attività da liquidare

In vigore dal 19 lug 2024
Criteri per la valutazione delle attività da liquidare 1.   Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2015/760, il gestore di un ELTIF avvia la valutazione delle attività da liquidare prima del termine di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760 e conclude tale valutazione non più di sei mesi prima di tale termine. 2.   Il gestore di un ELTIF può tenere conto delle valutazioni effettuate conformemente all’articolo 19 della direttiva 2011/61/UE se tale valutazione è stata conclusa non più di sei mesi prima del termine di cui al paragrafo 1.
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